Danni da mancata raccolta dei rifiuti urbani: decide il giudice amministrativo Cassazione civile, SS.UU., sentenza 28.06.2013 n° 16304

Con la sentenza 28 giugno 2013, n. 16304 le sezioni unite della Corte di Cassazione intervengono in materia di danni derivanti da mancato smaltimento dei rifiuti urbani chiarendo la giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, secondo i giudici della Suprema Corte sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla compromissione dell’ambiente, reso insalubre a causa del mancato esercizio del potere dell’Amministrazione comunale di organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione , già prima dell’entrata in vigore della legge n. 123/2008e del nuovo codice amministrativo, ogni controversia attinente l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, nel perseguimento del primario interesse pubblico igienico – sanitario, e l’esercizio del correlato potere dell’Amministrazione comunale, apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Inoltre, precisano gli Ermellini, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80, il servizio pubblico de quo trova disciplina nell’art. 33 lett. e) che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione al giudice amministrativo nell’ipotesi in cui si fosse in presenza dell’esercizio di potestà pubblicistiche, ancorché incidenti su diritto e sulle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur invocando la tutela di diritti fondamentali come quello alla salute, stante l’inesistenza nell’ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.
In buona sostanza, secondo i giudici del Palazzaccio, benché la normativa disciplini le procedure e i provvedimenti in materia di rifiuti urbani , e non i comportamenti connessi alla loro gestione, allorché la lesione di detti diritti sia dedotta come effetto di un comportamento illegittimo perché omissivo di adozione di provvedimenti da emettere per prevenire, impedire, rimuovere l’abbandono dei rifiuti sulle strade, essendo il governo su di essi materia riservata alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, ad essi compete la controversia, anche in via cautelare. Ciò se il ricorrente alleghi un pregiudizio grave e irreparabile ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, all’integrità, dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale.Nel caso di specie, il giudice di merito era stato investito della controversia avente ad oggetto il risarcimento danni derivanti dall’omessa gestione, da parte del Comune interessato, del servizio di smaltimento rifiuti e dall’omessa attivazione del servizio di raccolta differenziata. Come visto, in sede di cassazione viene ribadita l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.

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