Divorzio, assegno di mantenimento, parametri, condizioni economiche, contributo alla vita familiare.
Cassazione civile, sez. Unite, Sentenza 11/07/2018 n° 18287
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, co. 6,
dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il
riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una
funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa,
richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque
dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della
valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle
parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio e all'età dell'avente diritto.
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