Il parlamentare non risponde mai di corruzione propria.

La Sesta Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di corruzione, ha ritenuto che nei confronti di un membro del Parlamento non sia configurabile il reato di corruzione propria, antecedente e/o susseguente, di cui all’art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64, 67 e 68 Cost. che non consentono di individuare parametri in base ai quali valutare la “contrarietà” ai doveri di ufficio, mentre è configurabile il reato di corruzione impropria.
Qui il testo della sentenza

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